L’amministrazione di sostegno
04.03.2020 - Supporto professionale per l'amministrazione di sostegno ...continua
28.02.2020 - Nuova sede per l’Associazione per l’Amministrazione di Sostegno ...continua
20.01.2020 - Amministrazione di sostegno - corsi di formazione ...continua
01.07.2019 - Amministrazione di Sostegno: dal 1 luglio 2019 tutti i servizi della Federazione passano all'Associazione ...continua
28.05.2019 - Amministrazione di Sostegno: i servizi della Federazione passano all'Associazione ...continua
20.11.2018 - La Messa di S. Elisabetta a Castel Tirolo dedicata a quanti si impegnano per l'amministrazione di sostegno ...continua
A partire dal 1° luglio 2019, tutte le prestazioni per la consulenza e la richiesta di un amministratore di sostegno sono state trasferite all'Associazione per l'Amministrazione di Sostegno.
In tal modo l'attività si concentra in un unico indirizzo e persona giuridica, mentre la Federazione per quanto riguarda il tema Amministrazione di Sostegno si occuperà della rappresentanza di interesse e del lavoro in rete.L'indirizzo dell'ufficio e i contatti rimangono invariati.
Contatto:
Piazza della Vittoria 48
39100 Bolzano
Tel. 0471 1882232 o 0471 1886235
www.sostegno.bz.it
Orario al pubblico:
lunedì - venerdì: 10.00 alle 13.00
martedi e giovedi: 14.30 alle 17.30
L’Amministrazione di sostegno, cos’è
L’amministrazione di sostegno è una misura di tutela che si rivolge a tutte le persone che per una patologia o una infermità fisica o psichica non riescono più a curare da sole i loro interessi e per questo hanno bisogno di qualcuno che le possa sostenere nell’eseguire proprio quelle attività che la persona debole ha difficoltà a compiere da sola.Alla persona debole viene quindi affiancato un soggetto, l’amministratore di sostegno, nominato dal Giudice tutelare, che verrà incaricato, con decreto, ad operarsi per il suo benessere.
Si pensi all'anziano che, pur mantenendo buone capacità di relazione e di comprensione della sua situazione, non è del tutto autosufficiente, all'invalido che non sia in grado di compiere alcuni atti, al malato psichiatrico che a seguito di adeguata terapia manifesti un buon grado di autonomia. Queste persone, pur conservando la capacità di agire e di compiere gli atti diretti a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana, necessitano di una persona, l'amministratore di sostegno, che abbia cura di loro e provveda a compiere le azioni necessarie per la gestione dei loro beni.
La legge 6/2004 – finalità e destinatari
L'amministrazione di sostegno consiste in un nuovo strumento giuridico di protezione finalizzato a tutelare chiunque si trovi in condizioni di particolare difficoltà e ridotta capacità di autonomia.L’amministrazione di sostegno è stata istituita con legge n. 6 del 9 gennaio 2004 ed è stata in parte inserita nel codice civile agli artt. 404 c.c. e ss.
Essa è rivolta a tutte le persone che “per effetto di un’infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trovano nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi” (art. 404 c.c.)
In particolare, tra i possibili destinatari della misura troviamo persone:
- anziane affette da demenza senile o Alzheimer
- affette da infermità psichica
- affette da una menomazione fisica, malattia degenerativa
- alcol dipendenti, tossicodipendenti, ludopatia
- in stato vegetativo
- affette da disabilità cognitiva
- non affette da particolari malattie ma che per la loro fragilità non sono in grado di farcela da sole (ad esempio anzianità, lieve ritardo mentale)
Lo strumento dell’amministrazione di sostegno è molto flessibile e modellabile a seconda del soggetto richiedente e delle esigenze che questo presenta. L’amministrazione di sostegno, infatti, può trovare applicazione sia nei confronti di soggetti pienamente capaci di intendere e volere ma che trovano difficoltà nel compiere atti diretti a soddisfare le esigenze della vita quotidiana, sia nei confronti di soggetti completamente privi della capacità di agire a causa di malattie gravemente invalidanti e che per questo necessitano di supporto nella gestione dei loro interessi personale e/o patrimoniali.
Fino al 2004 gli unici strumenti contemplati nel nostro Codice Civile erano e sono tutt’ora accanto all’amministrazione di sostegno:
- l’interdizione, applicata a persone affette da un’abituale infermità mentale, le quali vengono private in toto della loro capacità di agire sia per gli atti di straordinaria sia per quelli di ordinaria amministrazione attraverso la nomina di un tutore;
- l’inabilitazione applicata a soggetti gravati da un’infermità abituale non grave (portatori di handicap, sordomuti, ciechi ecc), tossicodipendenti, alcolisti, ludo dipendenti ai quali viene affiancato un curatore che li rappresenta nella gestione degli atti di straordinaria amministrazione mentre l’ordinaria amministrazione rimane in capo al soggetto fragile.
Si precisa che nel 2014 è stata depositata alla Camera dei Deputati una proposta di legge per l’abrogazione dell’interdizione e dell’inabilitazione considerati, ormai, strumenti totalizzanti, obsoleti ed inadeguati.
L’Amministrazione di Sostegno, invece, si differenzia dagli strumenti dell’interdizione e dell’inabilitazione, in quanto l’obiettivo della misura è quello di rappresentare ovvero assistere la persona debole nello svolgimento di specifici atti limitandone il meno possibile la capacità di agire. L’art. 1 della legge 6/2004 afferma infatti che lo scopo dell'amministrazione di sostegno è di "tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità d'agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporanei o permanenti" .
Si tenga presente, inoltre, che per l’avvio del procedimento di nomina di un AdS, a differenza degli istituti dell’interdizione e dell’inabilitazione, non è necessaria l’assistenza da parte di un avvocato tranne nei casi in cui tale procedimento vada ad incidere sui diritti personalissimi (ad es: limitazione al diritto di contrarre matrimonio, al diritto di riconoscere un figlio, ecc.) dell’interessato. La Corte di Cassazione sul punto ha affermato (sentenza 25366/2006) che il difensore è necessario ogni qualvolta l’AdS abbia ad oggetto “questioni relative alle libertà fondamentali o ai diritti inviolabili della persona”.
Anche nel caso ci siano tensioni e conflitti familiari di particolarmente importanza nonché la presenza di un ingente patrimonio è consigliabile rivolgersi ad un avvocato.
L'Associazione per l'Amministrazione di sostegno offre consulenza, assistenza e supporto. L'ufficio si trova a Bolzano, Via dei Combattenti 3, tel. 0471 1882232 o 0471 1886235, [email protected]
Orario al pubblico:
lunedì - venerdì: 10.00 alle 13.00
martedi e giovedi: 14.30 alle 17.30